Art. 2.

      1. Agli articoli 7, primo comma, 8, primo comma, lettere a) e b), 10, comma 1, e 33, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «diciottesimo anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero il sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali,».
      2. All'articolo 32, primo comma, numero 5), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, dopo le parole: «dal compimento del 18o anno di età» sono inserite le seguenti: «, ovvero del sedicesimo anno di età, ai fini delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali».